Radioprotezione

Focus su art. 234 del D. Lgs. 101/20

By Settembre 6, 2022No Comments

Art. 234. Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche (decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 144 -bis).

  1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all’articolo 47, le comunicazioni preventive di pratica effettuate ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono considerate, a tutti gli effetti, come notifica di pratica di cui all’articolo 46.
  2. Coloro che, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, eserciscono una pratica sottoposta a comunicazione preventiva a cui si applicano le previsioni per lo smaltimento in esenzione stabilite ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, presentano alle amministrazioni procedenti, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, istanza di autorizzazione all’allontanamento secondo le disposizioni di cui all’articolo 54.
  3. Fino all’emanazione del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, l’allontanamento dei materiali ed effluenti è consentito nelle modalità e condizioni previste all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
  4. Coloro che, alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, svolgono un’attività per la quale è già stata effettuata la comunicazione preventiva di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, provvedono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a far effettuare e registrare le valutazioni preventive e in corso di esercizio secondo le previsioni di cui all’articolo 151, e a comunicare le eventuali variazioni alle Amministrazioni di cui all’articolo 46, comma 2.

Due righe di commento: l’articolo riguarda due casi specifici, quello per cui e’ stata inviata una comunicazione preventiva di pratica radiologica ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 230/95, e quello per cui si devono allontanare materiali contaminati precedentemente autorizzate come smaltimento in esenzione. Prendiamo qui in considerazione il primo caso, numericamente molto piu’ comune: il comma 1 sostanzialmente afferma che chi ha inviato una comunicazione preventiva di inizio di pratica radiologica ai sensi del D. Lgs. 230/95, non deve inviare una notifica ai sensi del D. Lgs. 101/20, perche’ la precedente ne fa le funzioni.

Il comma 4 dice che, nei casi del comma 1, ovvero quando la comunicazione preventiva fa le funzioni di notifica, devono essere fatte due cose:


1) Entro 180 gg dalla fine di agosto 2020 bisognava provvedere “a far effettuare e registrare le valutazioni preventive e in corso di esercizio secondo le previsioni di cui all’articolo 151”, ovvero le valutazioni di dose all’individuo rappresentativo della popolazione. Ovviamente, dato che le valutazioni preventive non si potevano piu’ fare, rimangono solo quelle in corso di esercizio.


2) In caso di variazioni, e solo in caso di variazioni rispetto a quanto definito in sede di comunicazione preventiva di inizio di partica radiologica ai sensi del D. Lgs, 230/95, relative alla valutazione di dose alla popolazione, bisogna comunicare tali variazioni a tutti gli Organi di Vigilanza a cui si deve inviare la Notifica. In regime di 230/95, l’Esperto Qualificato doveva comunicare al DdL “la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lett. c).” Gli individui dei gruppi di riferimento, oggi, sono l’individuo rappresentativo. Concettualmente le due definizioni sono un po’ diverse, ma il risultato della valutazione, nel 99% dei casi non varia. Ecco, se la valutazione non varia, nulla deve essere comunicato.

CONCLUSIONI
Se non ci sono variazioni nella valutazione di dose alla popolazione, non e’ necessario inviare nessuna sorta di “voltura” della comunicazione preventiva a notifica a nessun ente o Organo di Vigilanza